La sezione dedicata alle richieste di certificazione non è attualmente disponibile. La stiamo preparando.

VALIDAZIONE/VERIFICA

Gas serra – quantificazione dell'impronta di carbonio dei prodotti

La quantificazione delle emissioni dell'impronta di carbonio nelle diverse fasi del ciclo di vita facilita lo sviluppo e l'implementazione di strategie e piani chiave per mappare le prestazioni in termini di carbonio. La quantificazione facilita lo sviluppo e l'attuazione di misure per la riduzione delle emissioni di gas serra (aumento degli assorbimenti). Facilita il monitoraggio delle prestazioni nella riduzione delle emissioni di gas serra (aumento degli assorbimenti). È destinata ai clienti interessati allo sviluppo sostenibile nei settori dell'ecologia, dell'economia, della politica e del patrimonio culturale.

La convalida/verifica di prodotti, processi, servizi e dell'impronta di carbonio delle organizzazioni è destinata a:

la verifica degli inventari delle emissioni (quantificazione e rendicontazione delle emissioni e degli assorbimenti) per le amministrazioni statali e pubbliche, le organizzazioni non profit, tutti i tipi di organizzazioni e aziende in tutti i settori industriali.

Accordo di validazione/verifica

Mappa di processo

La valutazione viene effettuata in conformità a:

  • ČSN EN ISO 14067:2022 Gas serra – Impronta di carbonio dei prodotti – Requisiti e linee guida per la quantificazione,
  • ČSN EN ISO 14064-1:2019 Gas serra – Parte 1: Specifica con guida per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra per le organizzazioni.
  • Si basa sui requisiti delle norme:

  • ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Valutazione della conformità – Principi generali e requisiti per gli organismi di convalida e verifica
  • ČSN EN ISO 14065:2020 Principi generali e requisiti per gli organismi che convalidano e verificano le informazioni ambientali
  • E altre normative che saremo lieti di fornirvi su richiesta. Contattateci: office@audiso.cz
  • Condizioni per l’ottenimento della dichiarazione:

  • Si basano sulle norme sopra menzionate, sulle direttive correlate dell’IAF MD e di ČIA o.p.s., nonché sui requisiti della legislazione vigente.
  • Il cliente compila la domanda e il questionario, sulla base dei quali viene redatto il contratto.
  • Il cliente è tenuto a rispettare le procedure del VVO (questa condizione è accettata dal cliente nell’accordo con il VVO, che costituisce parte integrante del contratto con il cliente).
  • La quantificazione dell'impronta di carbonio è destinata ai clienti interessati allo sviluppo sostenibile nei settori dell'ecologia, dell'economia, della politica e del patrimonio culturale.

    Il processo di valutazione vero e proprio

    Classificazione dei rilievi:

    C Conformità Rispetto dei requisiti vincolanti
    NC Non conformità Non rispetto minore dei requisiti, senza impatto significativo
    NCS Non conformità significativa Impatto rilevante sui dati dichiarati
    MIG Miglioramento Opportunità di aggiungere valore e migliorare i processi
    IMP Imprecisione Omissione o errore nei dati
    IMPS Imprecisione significativa Può influenzare in modo sostanziale la valutazione

    Classificazione dei rilievi:

    La persona responsabile esamina l’adeguatezza e la sufficienza di tutte le prove, verifica tutti i requisiti chiave e giunge a una conclusione:
    • Decisione sull’emissione del parere non modificato
    • Decisione sull’emissione del parere modificato
    • Decisione sull’emissione del parere negativo
    • Rifiuto dell’emissione del parere

      Utilizzo del parere nel suo insieme:

      L’organismo di validazione e verifica emette una dichiarazione valida sul parere del cliente, la cui validità può essere verificata sul nostro sito web. Il parere verificato dal VVO è considerato come un insieme e deve essere trattato come tale dal cliente. Il cliente è responsabile della formulazione del proprio parere/dichiarazione. Il VVO è responsabile della decisione relativa alla dichiarazione di validazione/verifica.

    Utilizzo del logo e del marchio VVO:

    Il titolare della dichiarazione è autorizzato a:

    • Fare riferimento alla dichiarazione di validazione/verifica nei rapporti commerciali e in tutta la corrispondenza ad essa relativa
    • Presentare la propria validazione/verifica nell’ambito del rapporto di validazione/verifica, nel materiale pubblicitario e nelle offerte commerciali
    • Indicare il riferimento alla validazione/verifica nella documentazione relativa alle attività di validazione/verifica
    • Il riferimento alla validazione/verifica può essere espresso verbalmente oppure mediante l’uso del marchio sopra indicato

    Il titolare della dichiarazione non è autorizzato a:

    • Utilizzare il marchio di validazione/verifica o fare riferimento alla propria validazione/verifica al di fuori dell’ambito della dichiarazione di validazione/verifica
    • Utilizzare il riferimento alla validazione/verifica in caso di revisione o ritiro della dichiarazione di validazione/verifica (il cliente è tenuto a restituire la dichiarazione originale) e utilizzare quella nuova in caso di revisione
    • Utilizzare il marchio sui prodotti e sui documenti di uscita relativi ai prodotti, oppure sui loro imballaggi, in particolare non in modo tale da indurre il cliente a credere erroneamente che si tratti di una certificazione di prodotto
    • Utilizzare il marchio nei protocolli di prova, nei certificati di taratura o nei rapporti di ispezione

    Il titolare della dichiarazione è tenuto a:

    • Comunicare a VVO AUDISO tutte le modifiche nell'organizzazione, nel sistema, nei processi o nello status giuridico che potrebbero influenzare l'attuazione del processo di validazione/verifica
    • Rispondere alle richieste di VVO riguardanti la rimozione delle non conformità rilevate e collaborare nella fornitura di tutte le prove necessarie anche dopo il rilascio della dichiarazione, nel caso in cui emergano fatti che potrebbero influenzare la decisione sul rilascio della dichiarazione di validazione/verifica

    CHE COS'È IL CBAM?

    (Carbon Border Adjustment Mechanism, ovvero meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere). È uno strumento chiave della politica climatica dell'Unione Europea, che mira a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e promuovere la decarbonizzazione dell'industria.

    PERCHÉ UTILIZZARE IL CBAM?

    A CHI È RIVOLTO IL CBAM?

    Il CBAM si applica agli importatori di determinati prodotti nell'UE, in particolare:

    • ferro
    • acciaio
    • alluminio
    • cemento
    • fertilizzanti
    • energia elettrica
    • idrogeno

    Il CBAM riguarda quindi principalmente:

    • Gli importatori di questi prodotti nell'UE.
    • I produttori al di fuori dell'UE che esportano questi prodotti nell'UE.
    • I produttori europei, per i quali il CBAM mira a garantire condizioni di parità.

    FASI DI ATTUAZIONE DEL CBAM:

    1. Periodo Transitorio (da ottobre 2023 a fine 2025)
    • Gli importatori sono obbligati a presentare relazioni sulle emissioni incorporate nei prodotti importati, ma non le pagano.
    2. Piena Attuazione (dal 2026)
    • Gli importatori dovranno acquistare i cosiddetti certificati CBAM per coprire le emissioni di CO₂ contenute nelle merci.

    CO ASPETTA GLI IMPORTATORI?

    • Verificare se le loro merci rientrano nel CBAM.
    • Registrarsi nel sistema CBAM.
    • Iniziare a raccogliere dati sulle emissioni – contattare i propri fornitori.
    • Garantire la verifica dei dati – da parte di un'autorità accreditata indipendente.
    • Presentare relazioni trimestrali

    OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI:

    • Registrarsi nel sistema CBAM
    • Presentare relazioni regolari sull'impronta di carbonio delle merci importate (relazione elettronica trimestrale nel sistema del Registro Transitorio CBAM)
    • A partire dal 2026, acquistare certificati CBAM in base alla quantità di emissioni.
    • Attualmente, le emissioni non vengono pagate – sono solo dichiarate.

    SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI: 2024-2025

    Ogni trimestre, una relazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo: